[La legge elettorale piemontese]

21 Marzo 1848

«Il Risorgimento», Anno I, numero 72 del 21 marzo 1848

La legge elettorale cotanto desiderata dal paese è stata pubblicata domenica.

Essa è il miglior commento che far si potesse allo Statuto; la più efficace ed eloquente risposta alle accuse dirette contro questo grand’atto legislativo. La nuova legge riposa sui principi i più larghi, i più liberali; essa è una manifesta e solenne prova dell’altezza della mente e della magnanimità di sentire del re Carlo Alberto, il quale volle coll’ultimo atto emanato da lui qual supremo ed unico legislatore, conferire i maggiori diritti politici a tutta la parte educata de’ suoi popoli.

Vi sarà forse chi biasimerà questa larghezza come temeraria, e proverà un vero timore nel vedere la vita politica instaurata fra noi in modo cosi generoso e completo. Ma lo diciamo francamente: questo biasimo sarebbe ingiusto, questi timori sarebbero privi di fondamento. Nelle gravi e difficili complicazioni politiche in cui il paese è avvolto, a fronte dei moti concitanti della Francia, la via più sicura, la migliore si è quella seguita dal Re col dare ai popoli da lui governati non dubbia prova dell’intera sua fiducia nel loro retto giudizio, nella loro gratitudine, nel loro amore. Noi facciamo plauso con tutta l’anima a questa generosa politica. Non solo perché è la più conforme alla dignità del Trono, alla magnanimità del principe, ma ben anche perché, siamo convinti essere, nei tempi procellosi, le risoluzioni le più ardimentose soventi volte le più savie, le sole efficaci a condurre a salvamento lo Stato.

La fiducia del Re non sarà delusa; la nazione si dimostrerà, ne siamo certi, degna degli ampi diritti che le furono conferti. La sua scelta cadrà bensì sopra uomini sinceri ed animosi fautori della causa della libertà, ma devoti in pari tempo alla monarchia costituzionale della casa di Savoia.

La nuova legge, avendo dovuto abbracciare tutte le questioni elettorali, ed in ispecie quelle relative alla formazione e revisione delle liste degli elettori, è riuscita di straordinaria lunghezza. Essa si compone di 115 articoli, e di varie tabelle. Noi non prenderemo ad esaminarli partitamente; ma ci restringeremo ad accennare le principali disposizioni, quelle cioè che ne racchiudono i principi organici, facendole quindi argomento di alcuni commenti.

Eccole:

  1. Il numero dei deputati viene fissato a 204, a ragione in media di un deputato per una popolazione di 23.000 anime.
  2. Le elezioni si fanno in modo diretto, in altrettanti circondari elettorali quanti sono i deputati da eleggersi.
  3. La legge conferisce i diritti elettorali a tutti i cittadini godenti dei diritti civili, e maggiori degli anni 25, i quali adempiano ad una delle tre seguenti condizioni:
    1. di pagare, se domiciliati nella maggior parte delle provincie dello Stato, lire 40 di contribuzione diretta, le comunali non valutate; e solo lire 20 se domiciliati nella Savoia, nella Liguria, o nella provincia di Bobbio;
    2. di occupare, come esercenti, un’industria od un negozio, una bottega od un’officina, la quale unita all’abitazione rappresenti un’annua pigione determinata da una tabella variabile fra 200 e 600 lire, a seconda della popolazione dei vari comuni e città dello Stato;
    3. di appartenere ad una classe della società, la quale supponga nei membri che ne fanno parte una certa capacità intellettuale. Queste capacità sono distinte in due categorie: basta ad essere elettore appartenere alla prima, o pagare la metà del censo stabilito dalla legge ed appartenere alla seconda .
  4. La legge dichiara eligibili alle funzioni di deputati tutti i cittadini maggiori di anni trenta che godono dei diritti civili.
  5. Finalmente, essa decide la grave questione relativa ai funzionari pubblici, col dichiarare incompatibili le funzioni di deputato coll’esercizio di un gran numero d’impieghi, e col fissare al quarto del numero dei membri il maximum dei funzionari ammessibili nella Camera.

Questo breve cenno dei punti essenziali della nuova legge basta a provare come i principi sui quali è fondata sono quelli di una libertà ampia, forte e sincera.

Cercheremo tuttavia di convalidare questa nostra asserzione con alcune rapide osservazioni.

Il numero di 204 deputati fissato dalla legge è tale da rendere possibile e probabile l’elezione alla Camera di quegli uomini speciali, la cui cooperazione è indispensabile per illuminare le continue discussioni che hanno luogo nel seno del Parlamento sopra un’infinità di vari argomenti politici, legali ed amministrativi.

Un’assemblea di 204 membri è numerosa abbastanza onde imprimere alle sue deliberazioni quella solennità che impone rispetto al pubblico, è numerosa abbastanza per resistere alle troppo facili seduzioni del potere, o [non] cedere alle minaccie dello spirito di parte.

Epperò questo numero di 204 non è tale, avuto riguardo alla popolazione ed alla coltura del nostro Stato, da farci concepire fondati timori di vedere eletti a deputati uomini di poca capacità politica in tal numero da far discendere il livello, che segnerà l’intelligenza media della Camera, al di sotto del mediocre.

Il principio dell’elezione diretta consacrato dalla legge è quello in vigore in tutti i paesi liberi, che hanno qualche esperienza delle cose politiche. L’elezione a due gradi è da tutti condannata, come lo prova il recente esempio della repubblica francese, la quale, anziché adottarla, preferì aver ricorso ad un sistema il quale merita le più severe critiche, ma che ha il merito di rendere conciliabile l’elezione diretta col suffragio universale.

La divisione del paese in altrettanti distretti elettorali quanti sono i deputati da eleggersi, sarà forse da taluni biasimata. Noi crediamo all’opposto essere questo uno dei maggiori pregi della nuova legge. L’elezione distrettuale è la sola nella quale l’elettore sia in contatto diretto col candidato, e possa essere determinato nella sua scelta da un giudizio personale. Se si facesse votare nel nostro paese nei capiluoghi di divisione e di provincia, egli è evidente che l’immensa maggiorità degli elettori voterebbero alla ventura, alla cieca, al più dietro i consigli degl’individui che cercano far prevalere un candidato sopra un altro. D’altronde avendo chiamato all’esercizio dei diritti elettorali un gran numero di persone in condizione assai ristretta, sarebbe poco ragionevole, diremo quasi ingiusto, il costringerli ai disagi ed alle spese che trae seco un viaggio al capoluogo della provincia.

Pochi elettori, in virtù di un censo di 40 lire o di una bottega dell’annuo valore di 200 franchi, rimarrebbero due giorni lontani dai loro affari, dai loro negozi, per andare in lontane città ad esercitare i loro diritti politici. Ci dicano gli avversari del modo di votazione dalla legge prescritto, s’essi credono in buona fede che molti fra gli abitanti di Lanzo e di Viú verrebbero a Torino per partecipare alle elezioni? Lo diciamo francamente: l’elezione al capo-luogo di provincia priverebbe in realtà un grandissimo numero di elettori dei diritti che la liberalissima nostra legge volle conferir loro.

Ma per eliminare quest’obbiezione i nostri avversari potrebbero proporre l’adozione del sistema repubblicano francese, nel quale gli elettori votano nei capi-luoghi di mandamento per tutti i deputati del dipartimento. Questo rimedio, a nostro senso, sarebbe assai peggiore del male che si vorrebbe riparare.

Giusta questo sistema, in primo luogo, le elezioni far si denno alla sola maggiorità relativa, e non possono quindi produrre una rappresentanza sincera del paese. In secondo luogo esso costringe gli elettori a votare per persone che loro sono affatto ignote, o cognite al più per indirette relazioni. Lascio giudicare che cosa avverrebbe se gli elettori di Viú e quelli di Giaveno dovessero concorrere nei loro mandamenti alla elezione dei deputati attribuiti alla provincia di Torino!

Il sistema francese è stato appositamente ideato per far cadere la scelta popolare sugli uomini i più ardenti, i più passionati, i più clamorosi. Può essere considerato come un mezzo infallibile per ottenere una Camera che sia animata dalle passioni più ardenti che agitino la nazione; ma come mezzo fallacissimo per costituire una fedele ed esatta rappresentanza delle opinioni vere, degli interessi reali, dei sentimenti duraturi del paese.

Per queste non contestabili ragioni, crediamo fermamente che il sistema delle elezioni distrettuali, a dispetto di alcuni inconvenienti che non vogliamo negare, sia il solo che convenga alle nostre circostanze, il solo che possa produrre da noi una vera e sincera rappresentanza nazionale. L’esperienza dimostrerà la verità di questa sentenza, e farà trionfare questo salutare sistema dagli assalti di coloro che mirano a fare prevalere nelle assemblee popolari le passioni alla ragione ed agli interessi reali del paese.

Le basi sulle quali il corpo elettorale è costituito sono talmente larghe, la parte fatta alle capacità intellettuali è talmente estesa, da inspirarci la fiducia che queste non verranno impugnate dai fautori i più ardenti delle dottrine liberali. L’andare più oltre dei limiti dalla legge fissati, sarebbe lo stesso che l’adottare il sistema del voto universale, la cui bontà non è ancora dimostrata dall’esperienza, e che non sarebbe per certo conforme allo stato intellettuale presente nella nostra nazione.

Nel determinare le condizioni d’eligibilità pei deputati, la legge è stata più liberale ancora, giacché non impone loro nessun obbligo di censo. Una tale disposizione parrà forse eccessiva, e taluno riputerà illogico e contraddicente l’avere richiesto dagli elettori certe garanzie da cui vanno esenti gli eletti.

A questa speciosa obbiezione si può rispondere tuttavia in modo concludente. La garanzia di capacità e d’indipendenza che per l’elettore si cerca nel censo, od in qualch’altra condizione esteriore, facile a verificare, esiste pel deputato nei suffragi dei suoi concittadini. Questi costituiscono una garanzia assai maggiore, che i ristrettissimi mezzi di fortuna, dai quali la nostra legge fa dipendere l’esercizio dei diritti elettorali.

Ma ci si opporrà che i suffragi ottenuti sono bensì una garanzia bastevole al momento in cui l’elezione si compie, ma insufficiente per rendere probabile che il deputato sia inaccessibile alla corruzione del potere o delle fazioni politiche per tutta la durata del Parlamento.

A questo argomento risponderemo, che se non si considerasse nel deputato come una garanzia bastevole le qualità morali che l’elezione suppone, e si volesse cercare questa nel possesso di una certa agiatezza indicata dal pagamento di un censo, bisognerebbe allora determinare il censo d’eligibilità sopra ben altre basi del censo elettorale.

In fatti, le seduzioni, alle quali un deputato può essere esposto, sono assai più potenti dei mezzi che impiegare si possono cogli elettori in generale. Quindi, se la resistenza supposta alla seduzione è determinata da un censo, si dovrà solo lasciare nominare deputato chi paga molto più di quanto: si richiede dagli elettori.

Consentaneamente a questo irresistibile argomento, l’antica legge elettorale francese esigeva un censo di lire 500 dal deputato, e di sole lire 200 dall’elettore. Se la nostra legge fosse stata fondata sopra identico principio, avrebbe dovuto stabilire pur essa un censo d’eligibilità assai elevato. Ma una tale prescrizione, condannata dalla pubblica opinione, avrebbe bastato a rendere la legge impopolare, ed a farne desiderare la prossima riforma. Fu adunque savio consiglio quello che spinse il Governo a lasciare la massima libertà alla scelta degli elettori, e a preferire l’abolizione totale del censo d’eligibilità alla prescrizione di un censo, affatto illusorio come garanzia reale; ma che avrebbe avuto per effetto di chiudere le porte della Camera a certe notabilità intellettuali in condizioni particolari, come a Gioberti prima ch’ei fosse accademico, ed a Massimo d’Azeglio finché non lo sia.

Si persuadano d’altronde i timidi, che le condizioni di censo sono inefficaci ad impedire le nomine degli uomini d’opinioni estreme. Il censo di lire 500 non allontanò in Francia dalla Camera dei deputati il partito repubblicano; non ne preserverebbe il nostro Parlamento se dominasse in molti collegi elettorali. Qualunque sieno le condizioni d’eligibilità che si vogliono imporre ai deputati, lo spirito degli elettori dominerà sempre nelle Camere elettive.

Avremmo ancora ad aggiungere alcune riflessioni sugli articoli relativi alle incompatibilità; i quali forse, susciteranno viva controversia. Ma ne lasciamo la cura ad un nostro collaboratore, che ha preparato su quest’interessantissimo argomento un compiuto lavoro.

Porremo quindi termine a questa già troppo lunga scrittura, col commendare altamente la sollecitudine del Governo, che lo spinse ad attivare in modo le disposizioni transitorie, applicabili questa volta sola, da far possibile la riunione delle Camere pel 27 prossimo aprile.

Onore al Ministero che si dimostra cotanto premuroso di sottoporre alla sanzione dei rappresentanti del paese il supremo potere, che non ha temuto di assumere in tempi d’infinite difficoltà.

Corrispondano tutti i loro atti allo spirito che informa la nuova legge elettorale, e sieno certi i ministri che le istituzioni rappresentative daranno loro, per operare il bene del paese, una forza, un potere assai maggiore di quello posseduto dai loro predecessori quando era assoluto il governo.

C. Cavour


Allegati:
Versione pdf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *